Art. 3.
    Modifiche all'art. 4 - Assegnazione ed erogazione contributi
            della legge regionale 6 settembre 1986, n. 45
 
   1.  Il  secondo comma dell'art 4 della legge regionale 6 settembre
1986, n. 45 e' sostituito dal seguente:
   "2. Il contributo da assegnare e' determinato nella misura massima
del 50% del  costo  dell'iniziativa,  se  il  richiedente  e'  l'ente
locale.  Per  gli  altri  soggetti il contributo e' determinato nella
misura massima del 75% del costo  dell'iniziativa.  Qualora,  per  la
stessa iniziativa, l'ente richiedente, esclusi gli enti locali, abbia
ottenuto  da  altri  enti  pubblici  ulteriori   contributi,   questi
concorrono,  con  la  quota regionale, alla determinazione del limite
massimo finanziabile del 75%.".
   2.  Al  quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 settembre
1986, n. 45, le parole "trascorso  un  anno"  sono  sostituite  dalle
parole "trascorsi due anni".