Art. 3. Modifiche all'art. 4 - Assegnazione ed erogazione contributi della legge regionale 6 settembre 1986, n. 45 1. Il secondo comma dell'art 4 della legge regionale 6 settembre 1986, n. 45 e' sostituito dal seguente: "2. Il contributo da assegnare e' determinato nella misura massima del 50% del costo dell'iniziativa, se il richiedente e' l'ente locale. Per gli altri soggetti il contributo e' determinato nella misura massima del 75% del costo dell'iniziativa. Qualora, per la stessa iniziativa, l'ente richiedente, esclusi gli enti locali, abbia ottenuto da altri enti pubblici ulteriori contributi, questi concorrono, con la quota regionale, alla determinazione del limite massimo finanziabile del 75%.". 2. Al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1986, n. 45, le parole "trascorso un anno" sono sostituite dalle parole "trascorsi due anni".