la seguente legge: Art. 1. 1. I titolari degli scarichi della categoria D2 di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, provenienti dalle cantine vinicole, che non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi suddetti in atto alla data del 1 settembre 1985 alle disposizioni dell'art. 7, punto 2) della stessa legge Regionale, debbono presentare alla Giunta Regionale - Settore Ambiente, Ecologia - e, in copia, all'autorita' di controllo competente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione degli interventi che intendono attuare singolarmente o in forma associata per la regolarizzazione della loro posizione, nonche' del termine di attuazione.