la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  titolari  degli scarichi della categoria D2 di cui al primo
comma dell'art. 1 della  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  62,
provenienti  dalle  cantine  vinicole,  che non abbiano provveduto ad
adeguare gli scarichi suddetti in atto alla  data  del  1›  settembre
1985  alle  disposizioni  dell'art.  7,  punto  2) della stessa legge
Regionale,  debbono  presentare  alla  Giunta  Regionale  -   Settore
Ambiente,   Ecologia  -  e,  in  copia,  all'autorita'  di  controllo
competente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319  e
successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge,  un  programma  dettagliato  con  l'indicazione
degli  interventi  che  intendono  attuare  singolarmente  o in forma
associata per la regolarizzazione della loro posizione,  nonche'  del
termine di attuazione.