Art. 3.
 
   1. Fatto salvo il disposto di cui al prirno comma dell'art. 2, gli
scarichi  degli  insediamenti  produttivi,  che   non   siano   stati
disattivati  ai  sensi  del primo comma, lett. b), dell'art. 17 della
L.R 27 maggio 1985, n. 62, possono continuare  ad  essere  recapitati
sul  suolo o negli strati superficiali del sottosuolo alle condizioni
di cui ai commi seguenti.
  2.  Gli  scarichi  di  cui  al  primo  comma  devono  rispettare le
concentrazioni massime ammissibili (C.M.A.) delle Tabelle A, B, C e D
dell'allegato  1 al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, ferma restando  l'osservanza  delle  disposizioni  piu'
restrittive   della  legge  10  maggio  1976,  n.  319  e  successive
modificazioni.
   3.  I  titolari degli scarichi che non rispettano le C.M.A. di cui
al secondo comma devono presentare alla Giunta  Regionale  -  Settore
Ambiente,   Ecologia  -  e,  in  copia,  all'autorita'  di  controllo
competente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319  e
successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge,  un  programma  dettagliato  con  l'indicazione
degli  interventi  necessari  per  l'adeguamento  alle concentrazioni
stesse, nonche' del termine di attuazione.
   4.  Qualora gli insediamenti produttivi siano ubicati in zone che,
sulla base di  apposita  dichiarazione  rilasciata  dal  Sindaco  del
Comune, saranno servite dalla pubblica fognatura entro il 31 dicembre
1991, il programma di cui al terzo comma deve prevedere,  oltre  agli
interventi  necessari per l'adeguamento alle C.M.A. di cui al secondo
comma, anche le opere, da realizzarsi in alternativa agli  interventi
stessi,  per l'allacciamento alla fognatura medesima, che deve essere
eseguito entro trenta giorni dalla sua attivazione.
   5.  Qualora, a richiesta dell'interessato, da presentarsi in tempo
utile ai fini dell'attuazione del programma di cui al terzo  comma  e
comunque  non  oltre  il  30  giugno 1991, il Sindaco, entro quindici
giorni dal ricevimento dell'istanza, non precisi che la realizzazione
della  rete  fognaria  e' gia' avvenuta o non confermi che essa avra'
luogo entro il 31 dicembre 1991, il titolare dello scarico deve  dare
immediato   avvio   agli   interventi   indicati  nel  programma  per
l'adeguamento alle C.M.A. di cui al secondo comma.