Art. 3. 1. Fatto salvo il disposto di cui al prirno comma dell'art. 2, gli scarichi degli insediamenti produttivi, che non siano stati disattivati ai sensi del primo comma, lett. b), dell'art. 17 della L.R 27 maggio 1985, n. 62, possono continuare ad essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo alle condizioni di cui ai commi seguenti. 2. Gli scarichi di cui al primo comma devono rispettare le concentrazioni massime ammissibili (C.M.A.) delle Tabelle A, B, C e D dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ferma restando l'osservanza delle disposizioni piu' restrittive della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni. 3. I titolari degli scarichi che non rispettano le C.M.A. di cui al secondo comma devono presentare alla Giunta Regionale - Settore Ambiente, Ecologia - e, in copia, all'autorita' di controllo competente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione degli interventi necessari per l'adeguamento alle concentrazioni stesse, nonche' del termine di attuazione. 4. Qualora gli insediamenti produttivi siano ubicati in zone che, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune, saranno servite dalla pubblica fognatura entro il 31 dicembre 1991, il programma di cui al terzo comma deve prevedere, oltre agli interventi necessari per l'adeguamento alle C.M.A. di cui al secondo comma, anche le opere, da realizzarsi in alternativa agli interventi stessi, per l'allacciamento alla fognatura medesima, che deve essere eseguito entro trenta giorni dalla sua attivazione. 5. Qualora, a richiesta dell'interessato, da presentarsi in tempo utile ai fini dell'attuazione del programma di cui al terzo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1991, il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, non precisi che la realizzazione della rete fognaria e' gia' avvenuta o non confermi che essa avra' luogo entro il 31 dicembre 1991, il titolare dello scarico deve dare immediato avvio agli interventi indicati nel programma per l'adeguamento alle C.M.A. di cui al secondo comma.