Art. 5. 1. Entro centoventi giorni dalla presentazione del Programma di cui agli artt. 1, 2 e 3, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato autorizza con Decreto l'attuazione dello stesso, confermandolo o prescrivendo eventuali modifiche. 2. Per l'istruttoria dei programmi la Giunta Regionale e' autorizzata ad avvalersi di un apposito gruppo di lavoro, adottando le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32. 3. Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, i titolari degli scarichi restano responsabili dell'obbligo di attuare il programma secondo le modalita' e i tempi indicati nello stesso, nonche' di porre in essere ogni eventuale ulteriore iniziativa atta ad assicurare comunque il rispetto delle disposizioni della Presente legge entro il termine di cui all'art. 4. 4. Entro sette giorni dall'avvenuta regolarizzazione della situazione, i titolari degli scarichi devono darne comunicazione alla Giunta Regionale e all'autorita' competente per il controllo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la mancata comunicazione costituisce presunzione di non adeguamento, ad ogni conseguente effetto di legge.