Art. 5.
 
   1.  Entro  centoventi  giorni dalla presentazione del Programma di
cui agli artt. 1, 2 e 3,  il  Presidente  della  Giunta  Regionale  o
l'Assessore delegato autorizza con Decreto l'attuazione dello stesso,
confermandolo o prescrivendo eventuali modifiche.
   2.   Per  l'istruttoria  dei  programmi  la  Giunta  Regionale  e'
autorizzata ad avvalersi di un apposito gruppo di  lavoro,  adottando
le  procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1980,
n. 32.
   3.  Indipendentemente  dall'autorizzazione  regionale,  i titolari
degli  scarichi  restano  responsabili  dell'obbligo  di  attuare  il
programma  secondo  le  modalita'  e  i  tempi indicati nello stesso,
nonche' di porre in essere ogni eventuale ulteriore  iniziativa  atta
ad  assicurare comunque il rispetto delle disposizioni della Presente
legge entro il termine di cui all'art. 4.
   4.   Entro   sette  giorni  dall'avvenuta  regolarizzazione  della
situazione, i titolari degli scarichi devono darne comunicazione alla
Giunta Regionale e all'autorita' competente per il controllo mediante
lettera  raccomandata   con   ricevuta   di   ritorno;   la   mancata
comunicazione  costituisce  presunzione  di  non adeguamento, ad ogni
conseguente effetto di legge.