la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e con la osservanza delle vigenti norme statali, concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attivita' produttive e dei beni, ivi compresi i musei e quei beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamita'.