la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e
con  la  osservanza  delle  vigenti  norme  statali,  concorre   alla
protezione   delle   popolazioni,   dei  territori,  delle  attivita'
produttive e dei beni, ivi compresi i musei e quei beni di  interesse
artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamita'.