Art. 13.
                      Approvazione del programma
 
   1.   Il  primo  programma  poliennale  e'  trasmesso  alla  Giunta
Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La  Giunta  Regionale entro un mese dal ricevimento del programma, lo
adotta e lo presenta al Consiglio Regionale per l'approvazione.