Art. 16. Intese con le Regioni finitime 1. Salvo quanto disposto dal quinto comma del successivo art. 24, la Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del programma, puo' sempre addivenire ad intese con le Regioni finitime, ai fini dell'espletamento, nell'ambito delle rispettive competenze, di attivita' di interesse comune in materia di protezione civile.