Art. 16.
                    Intese con le Regioni finitime
 
   1.  Salvo quanto disposto dal quinto comma del successivo art. 24,
la Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del programma, puo'
sempre  addivenire  ad  intese  con  le  Regioni  finitime,  ai  fini
dell'espletamento,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   di
attivita' di interesse comune in materia di protezione civile.