Art. 17.
                          Piano di emergenza
 
   1. Il piano di emergenza disciplina annualmente:
     a)  l'organizzazione degli interventi di competenza regionale in
fase di  emergenza,  nonche'  la  compatibilita'  rispetto  ai  piani
provinciali elaborati dalle prefetture;
     b)   i  modi  d'intervento  e  le  responsabilita'  delle  varie
istituzioni e dei relativi organi, in relazione alle varie ipotesi di
calamita' e alle varie attivita' necessarie;
     c)  i supporti informatici, formativi, logistici, cartografici e
di telecomunicazioni;
     d)  gli  ambiti  e  la  forma  di  intervento  integrato  per la
salvaguardia dell'incolumita' privata e per i primi  soccorsi  e  per
l'assistenza alle popolazioni colpite;
     e)  le  forme  e  le  modalita' per l'apporto alle attivita' del
volontariato singolo ed associato;
     f)  la  promozione  da  parte  degli  organismi competenti delle
iniziative volte  al  ripristino  ed  alla  ricostruzione  dei  beni,
nonche'   alla  ripresa  socio-economica  dei  territori  colpiti  da
calamita';
     g)  le  eventuali  attivita'  da  delegare  alle  Province ed ai
Comuni.