Art. 17. Piano di emergenza 1. Il piano di emergenza disciplina annualmente: a) l'organizzazione degli interventi di competenza regionale in fase di emergenza, nonche' la compatibilita' rispetto ai piani provinciali elaborati dalle prefetture; b) i modi d'intervento e le responsabilita' delle varie istituzioni e dei relativi organi, in relazione alle varie ipotesi di calamita' e alle varie attivita' necessarie; c) i supporti informatici, formativi, logistici, cartografici e di telecomunicazioni; d) gli ambiti e la forma di intervento integrato per la salvaguardia dell'incolumita' privata e per i primi soccorsi e per l'assistenza alle popolazioni colpite; e) le forme e le modalita' per l'apporto alle attivita' del volontariato singolo ed associato; f) la promozione da parte degli organismi competenti delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonche' alla ripresa socio-economica dei territori colpiti da calamita'; g) le eventuali attivita' da delegare alle Province ed ai Comuni.