Art. 18.
                 Formazione ed approvazione del piano
 
   1.  Il  piano  di  emergenza  e'  predisposto  dal servizio per la
protezione civile che si avvarra' del  supporto  tecnico  scientifico
del comitato di cui al primo comma del precedente art. 12.
   2.    Il   piano   d'emergenza,   previo   parere   del   comitato
interassessorile di cui al  precedente  art.  7,  e'  trasmesso  alla
Giunta che lo approva con procedura d'urgenza.
   3.  Il  primo  piano  di  emergenza e' predisposto entro 90 giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed  approvato   nei
successivi trenta giorni.
   4.  Ciascun  piano di emergenza conserva la propria efficacia fino
all'approvazione del successivo.