Art. 18. Formazione ed approvazione del piano 1. Il piano di emergenza e' predisposto dal servizio per la protezione civile che si avvarra' del supporto tecnico scientifico del comitato di cui al primo comma del precedente art. 12. 2. Il piano d'emergenza, previo parere del comitato interassessorile di cui al precedente art. 7, e' trasmesso alla Giunta che lo approva con procedura d'urgenza. 3. Il primo piano di emergenza e' predisposto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato nei successivi trenta giorni. 4. Ciascun piano di emergenza conserva la propria efficacia fino all'approvazione del successivo.