Art. 19. Attuazione del piano 1. L'attuazione del piano e' assicurata attraverso direttive della Giunta Regionale; il Presidente o l'assessore regionale delegato vigila sulla loro osservanza. 2. Nelle situazioni di emergenza, l'attuazione del piano avviene con i provvedimenti emanati dalla sessione di coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della presente legge.