Art. 19.
                         Attuazione del piano
 
   1. L'attuazione del piano e' assicurata attraverso direttive della
Giunta Regionale; il  Presidente  o  l'assessore  regionale  delegato
vigila sulla loro osservanza.
   2.  Nelle  situazioni di emergenza, l'attuazione del piano avviene
con i provvedimenti emanati dalla sessione di coordinamento ai  sensi
e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della presente legge.