Art. 24. Attuazione degli interventi da parte della regione 1. Sulla base del protocollo, di cui al precedente art. 23, la regione, mediante appositi Decreti del presidente della Giunta Regionale o dell'assessore regionale, se delegato, attua direttamente e in via di urgenza gli interventi di propria competenza, e comunque quelli previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, nelle materie dell'assistenza sanitaria, della sicurezza sociale, dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'ecologia e difesa dell'ambiente. 2. La regione si attiene alle indicazioni contenute nel protocollo nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito del Comitato Regionale della Protezione Civile istituito a mente delle citate disposizioni di legge, nonche' nell'ambito di ogni altro organismo, comunque denominato, costituito in base a norme o provvedimenti di organi e amministrazioni dello Stato, assicurando ogni forma di collaborazione richiestale per iniziative assunte direttamente dallo Stato. 3. Il protocollo costituisce autorizzazione al Presidente della Giunta Regionale o all'assessore regionale, se delegato, ad emettere, sentito il comitato interassessorile, di cui al precedente art. 7, Decreti ovvero ordini di servizio indirizzati a tutti i servizi ed uffici della Regione, al fine di assicurare l'esecuzione degli atti e la realizzazione delle iniziative regionali ovvero il compimento delle necessarie attivita' di collaborazione tra di loro e con organi ed uffici dello Stato o degli enti locali. 4. Il protocollo autorizza altresi' il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore regionale, se delegato, a impartire, entro i limiti delle competenze proprie della regione, direttive e disposizioni vincolanti agli enti ed aziende dipendenti dalla regione. 5. Il protocollo autorizza altresi' il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore regionale, se delegato, a stipulare specifiche intese con le Regioni confinanti, aventi ad oggetto i necessari interventi e le iniziative comuni da adottare. 6. Sulla base del protocollo, il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore regionale, se delegato, e' autorizzato a stipulare intese e concludere accordi con le organizzazioni del volontariato o con singoli soggetti volontari ovvero a promuovere direttamente tali intese ed accordi, se di competenza di enti locali.