Art. 24.
          Attuazione degli interventi da parte della regione
 
   1.  Sulla  base  del  protocollo, di cui al precedente art. 23, la
regione,  mediante  appositi  Decreti  del  presidente  della  Giunta
Regionale o dell'assessore regionale, se delegato, attua direttamente
e in via di
urgenza  gli  interventi  di  propria  competenza,  e comunque quelli
previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e del D.P.R. 6 febbraio
1981, n. 66, nelle materie dell'assistenza sanitaria, della sicurezza
sociale, dei  trasporti,  dei  lavori  pubblici,  dell'agricoltura  e
foreste e dell'ecologia e difesa dell'ambiente.
   2. La regione si attiene alle indicazioni contenute nel protocollo
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  nell'ambito  del   Comitato
Regionale  della  Protezione  Civile  istituito  a mente delle citate
disposizioni di legge, nonche' nell'ambito di ogni  altro  organismo,
comunque  denominato,  costituito  in base a norme o provvedimenti di
organi e amministrazioni  dello  Stato,  assicurando  ogni  forma  di
collaborazione  richiestale per iniziative assunte direttamente dallo
Stato.
   3.  Il  protocollo  costituisce autorizzazione al Presidente della
Giunta Regionale o all'assessore regionale, se delegato, ad emettere,
sentito  il  comitato  interassessorile, di cui al precedente art. 7,
Decreti ovvero ordini di servizio indirizzati a tutti  i  servizi  ed
uffici della Regione, al fine di assicurare l'esecuzione degli atti e
la realizzazione delle  iniziative  regionali  ovvero  il  compimento
delle necessarie attivita' di collaborazione tra di loro e con organi
ed uffici dello Stato o degli enti locali.
   4.  Il  protocollo  autorizza  altresi' il Presidente della Giunta
Regionale o l'assessore regionale, se delegato, a impartire, entro  i
limiti   delle   competenze   proprie   della  regione,  direttive  e
disposizioni  vincolanti  agli  enti  ed  aziende  dipendenti   dalla
regione.
   5.  Il  protocollo  autorizza  altresi' il Presidente della Giunta
Regionale  o  l'assessore  regionale,  se   delegato,   a   stipulare
specifiche  intese  con  le  Regioni  confinanti, aventi ad oggetto i
necessari interventi e le iniziative comuni da adottare.
   6. Sulla base del protocollo, il Presidente della Giunta Regionale
o l'assessore regionale, se  delegato,  e'  autorizzato  a  stipulare
intese  e concludere accordi con le organizzazioni del volontariato o
con singoli soggetti volontari ovvero a promuovere direttamente  tali
intese ed accordi, se di competenza di enti locali.