Art. 27.
                   Albo regionale del volontariato
 
   1. Il Servizio regionale di protezione civile provvede alla tenuta
dell'elenco  regionale  delle  associazioni  di  volontariato  e  dei
volontari  singoli di alta specializzazione, suddiviso per competenze
professionali  e   specialita',   nonche'   per   distribuzione   nel
territorio.
   2.  Le  associazioni di volontariato di protezione civile operanti
nella  regione  e  riconosciute  dalla  legislazione  vigente,   sono
iscritte di diritto nell'elenco regionale.
   3.  Le modalita' relative all'iscrizione nell'elenco regionale, ai
rapporti fra l'amministrazione  regionale  e  i  soggetti  volontari,
quelle  concernenti gli obblighi derivanti dall'iscrizione nonche' le
forme di partecipazione alle attivita' di  protezione  civile,  anche
fuori   dalla   regione,  saranno  disciplinate  con  regolamento  di
attuazione della presente legge.
   4.  La  regione  provvede altresi' a rimborsare ai Comuni le spese
anticipate a titolo di assicurazione contro i rischi di infortuni  od
incidenti  per  tutto  il personale volontario che abbia coadiuvato i
Sindaci nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza.