Art. 27. Albo regionale del volontariato 1. Il Servizio regionale di protezione civile provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, suddiviso per competenze professionali e specialita', nonche' per distribuzione nel territorio. 2. Le associazioni di volontariato di protezione civile operanti nella regione e riconosciute dalla legislazione vigente, sono iscritte di diritto nell'elenco regionale. 3. Le modalita' relative all'iscrizione nell'elenco regionale, ai rapporti fra l'amministrazione regionale e i soggetti volontari, quelle concernenti gli obblighi derivanti dall'iscrizione nonche' le forme di partecipazione alle attivita' di protezione civile, anche fuori dalla regione, saranno disciplinate con regolamento di attuazione della presente legge. 4. La regione provvede altresi' a rimborsare ai Comuni le spese anticipate a titolo di assicurazione contro i rischi di infortuni od incidenti per tutto il personale volontario che abbia coadiuvato i Sindaci nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza.