Art. 29. Generalita' 1. La Giunta Regionale, avvalendosi delle strutture organizzative regionali, promuove ed organizza, realizzandone i relativi supporti, una permanente attivita' di formazione, di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, portando a conoscenza della collettivita', degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per prevenire gli eventi calamitosi o ridurre gli effetti dannosi, nonche' sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attivita' di soccorso e di assistenza. 2. Nello svolgimento di tale attivita' possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione piu' opportuni e gli organi del sistema scolastico e del sistema universitario, mediante la stipula di apposite convenzioni. 3. Le qualifiche conseguite nei corsi di formazione istituiti in conformita' alla presente legge costituiranno titolo preferenziale nelle assunzioni di personale operante nei sistemi di protezione civile. 4. La regione provvede altresi' a realizzare le opportune pubblicazioni divulgative e specialistiche.