Art. 29.
                             Generalita'
 
   1.  La Giunta Regionale, avvalendosi delle strutture organizzative
regionali, promuove ed organizza, realizzandone i relativi  supporti,
una    permanente   attivita'   di   formazione,   di   informazione,
sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle  principali
problematiche  degli  eventi  calamitosi, con particolare riferimento
alle  popolazioni  interessate  alle  diverse  ipotesi  di   rischio,
portando  a  conoscenza  della  collettivita',  degli enti pubblici e
privati e dei  tecnici  interessati  i  comportamenti  necessari  per
prevenire  gli  eventi  calamitosi  o  ridurre  gli  effetti dannosi,
nonche'  sollecitando  una  fattiva  e  generalizzata  collaborazione
all'attivita' di soccorso e di assistenza.
   2.  Nello  svolgimento di tale attivita' possono essere utilizzati
gli strumenti di  comunicazione  piu'  opportuni  e  gli  organi  del
sistema  scolastico  e del sistema universitario, mediante la stipula
di apposite convenzioni.
   3.  Le  qualifiche conseguite nei corsi di formazione istituiti in
conformita' alla presente legge  costituiranno  titolo  preferenziale
nelle  assunzioni  di  personale  operante  nei sistemi di protezione
civile.
   4.   La  regione  provvede  altresi'  a  realizzare  le  opportune
pubblicazioni divulgative e specialistiche.