Art. 3.
               Attivita' regionali di protezione civile
 
   1.  La regione, in relazione agli eventi di cui al precedente art.
2, pone in essere le iniziative necessarie ad assicurare attivita' di
previsione,  di  prevenzione  delle  varie  ipotesi  di  rischio,  di
soccorso alle popolazioni  sinistrate  e  di  sostegno  alla  ripresa
socio-economica delle zone colpite.
   2.  L'attivita'  di  previsione e' diretta allo studio delle cause
dei fenomeni  calamitosi,  all'identificazione  dei  rischi  ed  alla
individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
   3.  L'attivita'  di prevenzione e' diretta ad evitare od a ridurre
al minimo i fattori di rischio ed  i  conseguenti  danni  sulla  base
delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.
   4.   Le   attivita'  di  soccorso  sono  volte  all'attuazione  di
interventi  di  emergenza  diretti  ad  assicurare  ogni   forma   di
assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente
art. 2 ed alla salvaguardia dei beni.
   5.  Le  attivita'  di  sostegno alla ripresa socio-economica delle
zone colpite sono volte al reinserimento delle popolazioni  nei  loro
beni,  al ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita
e del tessuto economico produttivo.