Art. 3. Attivita' regionali di protezione civile 1. La regione, in relazione agli eventi di cui al precedente art. 2, pone in essere le iniziative necessarie ad assicurare attivita' di previsione, di prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate e di sostegno alla ripresa socio-economica delle zone colpite. 2. L'attivita' di previsione e' diretta allo studio delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. 3. L'attivita' di prevenzione e' diretta ad evitare od a ridurre al minimo i fattori di rischio ed i conseguenti danni sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 4. Le attivita' di soccorso sono volte all'attuazione di interventi di emergenza diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente art. 2 ed alla salvaguardia dei beni. 5. Le attivita' di sostegno alla ripresa socio-economica delle zone colpite sono volte al reinserimento delle popolazioni nei loro beni, al ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita e del tessuto economico produttivo.