Art. 31.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Alle  spese  previste  dalla  presente  legge  si  provvede, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni  successivi,
mediante  l'impiego  delle  somme  stanziate sui seguenti capitoli di
nuova istituzione:
   (Omissis).