Art. 32.
                          Clausola d'urgenza
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43  dello  Statuto  della  regione  ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e'
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 12 maggio 1990
 
                              GIOVENZANA
 
   Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 marzo 1990 e
vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 maggio 1990  prot.
n. 22802/1264.