Art. 32. Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e' farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 12 maggio 1990 GIOVENZANA Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 marzo 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 maggio 1990 prot. n. 22802/1264.