Art. 4
                  Strumenti dell'attivita' regionale
 
   1.   Le   attivita'   in   materia   di   protezione  civile  sono
specificatamente individuate  attraverso  la  predisposizione  di  un
programma  poliennale  di previsione e prevenzione, di piani annuali,
di piani di emergenza.
   2.  In  base  a  quanto  stabilito  in particolare dall'art. 9 del
D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66,  la  regione  provvede  ad  assicurare
l'allertamento,  il  coordinamento  e  la  messa a disposizione delle
funzioni regionali riguardanti l'assistenza  generica,  sanitaria  ed
ospedaliera,  il rapido ripristino della viabilita', degli acquedotti
e delle altre opere  pubbliche  di  interesse  regionale  e  provvede
altresi'  ad  assicurare  l'assistenza  operativa  di  tutti i propri
settori ed in particolare dei settori Agricoltura e Foreste, Ambiente
ed Ecologia, Assistenza, Lavori Pubblici, Sanita', Trasporti.
   3.  La  regione  coopera con i Prefetti per la predisposizione dei
piani di sicurezza di cui al D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175.
   4.  Per  quanto  concerne  i rispettivi ambiti i Settori regionali
operano secondo le specifiche competenze, raccordandosi tuttavia  con
la   struttura   centrale   regionale   di  protezione  civile,  come
specificato  nella  presente  Legge,  specie  per   quanto   concerne
mappatura   del   rischio,   monitoraggio,   piani  di  previsione  e
prevenzione, coordinamento in fase di emergenza.
   5.   Nell'ambito   delle   proprie   attivita'   di  formazione  e
informazione, la  regione  attua  attraverso  i  Settori  competenti,
iniziative   volte   alla   diffusione   delle   conoscenze  ed  alla
partecipazione cosciente della popolazione agli eventi  connessi  con
l'emergenza.