Art. 4 Strumenti dell'attivita' regionale 1. Le attivita' in materia di protezione civile sono specificatamente individuate attraverso la predisposizione di un programma poliennale di previsione e prevenzione, di piani annuali, di piani di emergenza. 2. In base a quanto stabilito in particolare dall'art. 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, la regione provvede ad assicurare l'allertamento, il coordinamento e la messa a disposizione delle funzioni regionali riguardanti l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilita', degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale e provvede altresi' ad assicurare l'assistenza operativa di tutti i propri settori ed in particolare dei settori Agricoltura e Foreste, Ambiente ed Ecologia, Assistenza, Lavori Pubblici, Sanita', Trasporti. 3. La regione coopera con i Prefetti per la predisposizione dei piani di sicurezza di cui al D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175. 4. Per quanto concerne i rispettivi ambiti i Settori regionali operano secondo le specifiche competenze, raccordandosi tuttavia con la struttura centrale regionale di protezione civile, come specificato nella presente Legge, specie per quanto concerne mappatura del rischio, monitoraggio, piani di previsione e prevenzione, coordinamento in fase di emergenza. 5. Nell'ambito delle proprie attivita' di formazione e informazione, la regione attua attraverso i Settori competenti, iniziative volte alla diffusione delle conoscenze ed alla partecipazione cosciente della popolazione agli eventi connessi con l'emergenza.