Art. 9.
               Centro operativo regionale di emergenza
 
   1.   Al   verificarsi  dell'evento  calamitoso,  con  decreto  del
Presidente della Giunta  Regionale  o  dell'assessore  regionale,  se
delegato,  e' istituito, nell'ambito del servizio di cui all'articolo
precedente, il centro operativo regionale di emergenza quale sede per
il  coordinamento  nei limiti delle competenze regionali, di tutte le
operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza.
   2.  Con  il decreto di cui al comma precedente si provvede altresi
all'assegnazione  temporanea  al  centro  operativo  di   unita'   di
personale proveniente dai vari settori.
   3.  Il  centro  operativo  e'  diretto dal Presidente della Giunta
Regionale o dall'assessore regionale, se delegato.
   4.  Il centro operativo regionale, nello svolgimento delle proprie
competenze, si avvale, per gli aspetti tecnici  e  di  vigilanza  sul
territorio,  degli  uffici,  presso i quali puo' essere costituito un
apposito  nucleo  operativo  per  il  periodo  dell'emergenza.   Alla
costituzione  di  detto nucleo si provvede con decreto del Presidente
della  Giunta  Regionale  individuando  il  personale  addetto  e  le
relative competenze e responsabilita'. Il centro operativo regionale,
per lo svolgimento delle attivita' di informazione e collegamento  si
avvale  altresi'  delle  guardie ecologiche regionali, in conformita'
alle Leggi Regionali vigenti.
   5.   La  effettuazione  di  prestazioni  di  lavoro  straordinario
necessario  a  far  fronte  all'eccezionalita'  della  situazione  di
emergenza   venutasi  a  determinare  ed  ai  corrispondenti  impegni
regionali e' autorizzata nei modi e nei limiti previsti  dalle  norme
vigenti.
   6.  Il  centro  operativo  regionale  di  emergenza in particolare
provvede a:
     a) acquisire immediatamente dalle autorita' locali notizie circa
la  situazione  di  pericolo  venutasi  a  determinare,   la   natura
dell'evento  calamitoso  e  la localita' colpita nonche' gli elementi
necessari per una prima sommaria valutazione dei danni  subiti  dalle
persone e dai beni;
     b) mettere a disposizione delle autorita' competenti i mezzi per
gli interventi di soccorso e di assistenza individuati ed organizzati
in attuazione del piano regionale poliennale di Protezione civile;
     c)  collegare, in tempo reale, le sedi e gli uffici dal servizio
nazionale della Protezione civile, gli organismi statali, gli enti  e
le  associazioni  competenti,  nonche',  in occasione di calamita' le
strutture operative costituite nelle zone colpite;
     d)  fornire  indicazione alle autorita' competenti sulle reti di
collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli  interventi
di soccorso e di assistenza e delle operazioni di evacuazione e sugli
edifici pubblici e privati che possono essere  adibiti  a  temporaneo
ricovero di persone e di beni;
     e)  predisporre  gli  atti  necessari  per  la  dichiarazione di
catastrofe o calamita' naturale;
     f)  la raccolta, nel caso di calamita' di cui al precedente art.
2, di tutti gli elementi che pervengono  dalle  zone  sinistrate,  in
ordine  ai  danni  ed  alle  esigenze  di  soccorso delle popolazioni
colpite, da sottoporre alla sessione di coordinamento.