Art. 9. Centro operativo regionale di emergenza 1. Al verificarsi dell'evento calamitoso, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore regionale, se delegato, e' istituito, nell'ambito del servizio di cui all'articolo precedente, il centro operativo regionale di emergenza quale sede per il coordinamento nei limiti delle competenze regionali, di tutte le operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza. 2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede altresi all'assegnazione temporanea al centro operativo di unita' di personale proveniente dai vari settori. 3. Il centro operativo e' diretto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore regionale, se delegato. 4. Il centro operativo regionale, nello svolgimento delle proprie competenze, si avvale, per gli aspetti tecnici e di vigilanza sul territorio, degli uffici, presso i quali puo' essere costituito un apposito nucleo operativo per il periodo dell'emergenza. Alla costituzione di detto nucleo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale individuando il personale addetto e le relative competenze e responsabilita'. Il centro operativo regionale, per lo svolgimento delle attivita' di informazione e collegamento si avvale altresi' delle guardie ecologiche regionali, in conformita' alle Leggi Regionali vigenti. 5. La effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario necessario a far fronte all'eccezionalita' della situazione di emergenza venutasi a determinare ed ai corrispondenti impegni regionali e' autorizzata nei modi e nei limiti previsti dalle norme vigenti. 6. Il centro operativo regionale di emergenza in particolare provvede a: a) acquisire immediatamente dalle autorita' locali notizie circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell'evento calamitoso e la localita' colpita nonche' gli elementi necessari per una prima sommaria valutazione dei danni subiti dalle persone e dai beni; b) mettere a disposizione delle autorita' competenti i mezzi per gli interventi di soccorso e di assistenza individuati ed organizzati in attuazione del piano regionale poliennale di Protezione civile; c) collegare, in tempo reale, le sedi e gli uffici dal servizio nazionale della Protezione civile, gli organismi statali, gli enti e le associazioni competenti, nonche', in occasione di calamita' le strutture operative costituite nelle zone colpite; d) fornire indicazione alle autorita' competenti sulle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso e di assistenza e delle operazioni di evacuazione e sugli edifici pubblici e privati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di persone e di beni; e) predisporre gli atti necessari per la dichiarazione di catastrofe o calamita' naturale; f) la raccolta, nel caso di calamita' di cui al precedente art. 2, di tutti gli elementi che pervengono dalle zone sinistrate, in ordine ai danni ed alle esigenze di soccorso delle popolazioni colpite, da sottoporre alla sessione di coordinamento.