Art. 3.
 
   All'onere  derivante  dalla  applicazione  della  presente legge e
valutato limitatamente all'anno 1990 in lire 100.000.000 si  provvede
introducendo  le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio  per  il  medesimo
esercizio finanziario:
    Cap.  051625  denominato  "Interventi  a  favore  dei  lavoratori
emigrati e delle loro famiglie. Legge regionale 20 novembre 1980,  n.
81" in diminuzione lire 100.000.000;
    Cap. 051626 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. V, Tit.
I, Ctg. VI, Sez. VI) - denominato "Interventi della Regione Abruzzo a
favore degli emigrati in Venezuela" in aumento lire 100.000.000.
   La  tabella  di  cui  all'art.  11  della  legge  di  Bilancio  e'
modificata con riferimento al Cap. 051625.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 9 maggio 1990
 
                               MATTUCCI