Art. 3. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge e valutato limitatamente all'anno 1990 in lire 100.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario: Cap. 051625 denominato "Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. Legge regionale 20 novembre 1980, n. 81" in diminuzione lire 100.000.000; Cap. 051626 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. V, Tit. I, Ctg. VI, Sez. VI) - denominato "Interventi della Regione Abruzzo a favore degli emigrati in Venezuela" in aumento lire 100.000.000. La tabella di cui all'art. 11 della legge di Bilancio e' modificata con riferimento al Cap. 051625. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 9 maggio 1990 MATTUCCI