Art. 3.
 
   Nel  periodo  di deposito degli atti elaborati di cui all'articolo
2,  le  province  promuovono  pubbliche  consultazioni  al  fine   di
acquisire  apporti  collaborativi; nei successivi 60 giorni le stesse
provvedono a trasmettere alla Regione i documenti e  gli  atti  degli
apporti collaborativi e delle consultazioni.