Art. 5.
 
   Il  P.R.P.  e'  approvato  ai sensi dell'art. 6 legge regionale 12
aprile 1983, n. 18,  dal  Consiglio  Regionale  previo  parere  della
Commissione di cui all'art. 4 della presente legge.
   All'atto  del  recepimento  del  primo  P.R.G.  le Amministrazioni
Comunali - nel termine indicato all'ultimo comma  dell'art.  6  della
legge  regionale  12  aprile  1983,  n. 18 - si faranno carico di una
accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle  scale
di  piano  che, comunque, abbiano riferimenti catastali, riproponendo
altresi' una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata.
   All'atto  del recepimento di cui sopra le medesime Amministrazioni
Comunali, sulla scorta di  una  articolata  lettura  dello  stato  di
fatto, di studi di dettaglio e di adeguate motivazioni sulle esigenze
di  sviluppo  e  socio-economiche,  potranno  proporre  aggiustamenti
perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di P.R.P.
   Qualora  la  proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione
del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, la  stessa,  approvata
dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per conoscenza e
ratifica.
   La  ratifica  viene  manifestata  con decreto del presidente della
Giunta Regionale sentito il Comitato  di  cui  alla  legge  regionale
62/87.
   Nel  caso  in  cui  invece  la proposta comunale si configuri come
proposta di  variante  al  P.R.P.,  viene  trasmessa  alla  provincia
competente per territorio per gli adempimenti di cui agli articoli 11
e seguenti della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18.
   La  medesima  deve  essere contestualmente inoltrata alla Regione,
Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, per la verifica della
compatibilita'  della  proposta  alle  previsioni del P.R.P. Entro 90
giorni dal ricevimento il Consiglio Regionale  assume  apposito  atto
deliberativo  previo  parere del Comitato di cui alla legge regionale
62/87.
   Tale provvedimento costituisce automatica variante al P.R.P. ed e'
condizione  imprescindibile  per  la  definitiva  approvazione  della
variante proposta da parte della provincia.
   Il  termine  di  cui  al I comma dell'art. 2 decorre dalla data di
approvazione dell'atto deliberativo di cui al VI comma  del  presente
articolo.