Art. 5. Il P.R.P. e' approvato ai sensi dell'art. 6 legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, dal Consiglio Regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge. All'atto del recepimento del primo P.R.G. le Amministrazioni Comunali - nel termine indicato all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 - si faranno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale di piano che, comunque, abbiano riferimenti catastali, riproponendo altresi' una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata. All'atto del recepimento di cui sopra le medesime Amministrazioni Comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto, di studi di dettaglio e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di P.R.P. Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per conoscenza e ratifica. La ratifica viene manifestata con decreto del presidente della Giunta Regionale sentito il Comitato di cui alla legge regionale 62/87. Nel caso in cui invece la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., viene trasmessa alla provincia competente per territorio per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18. La medesima deve essere contestualmente inoltrata alla Regione, Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, per la verifica della compatibilita' della proposta alle previsioni del P.R.P. Entro 90 giorni dal ricevimento il Consiglio Regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui alla legge regionale 62/87. Tale provvedimento costituisce automatica variante al P.R.P. ed e' condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta da parte della provincia. Il termine di cui al I comma dell'art. 2 decorre dalla data di approvazione dell'atto deliberativo di cui al VI comma del presente articolo.