Art. 3.
 
   All'onere  derivante  dalla  applicazione  della  presente  legge,
valutato,  limitatamente  all'anno  1990  in  lire  180.000.000,   si
provvede  introducendo  le  seguenti  variazioni  in  termini di sola
competenza nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio medesimo;
    quanto  a  lire  80.000.000 mediante riduzione dello stanziamento
del Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far  fronte
agli  oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti
spese correnti".
   La  partita  n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio e' ridotta
di lire 80.000.000.
    quanto  a lire 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento
del  Cap.  321930  denominato  "Fondo  di  riserva   per   le   spese
impreviste".
   Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad introdurre,
con proprio  decreto,  previa  conforme  deliberazione  della  Giunta
stessa,  le occorrenti variazioni al Bilancio 1990 ai sensi dell'art.
37 della Legge Regionale 29 dicembre 1977,  n.  81,  e  dell'art.  21
della Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 12.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 9 maggio 1990
 
                               MATTUCCI