Art. 3. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, limitatamente all'anno 1990 in lire 180.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di sola competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo; quanto a lire 80.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte agli oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti". La partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio e' ridotta di lire 80.000.000. quanto a lire 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 321930 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste". Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, le occorrenti variazioni al Bilancio 1990 ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 12. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 9 maggio 1990 MATTUCCI