Art. 2.
 
   1.  Decorsi  due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
nel  commercio   e'   vietato   consegnare   ai   clienti   sacchetti
rispettivamente  confezioni  di  plastica  per  l'asporto della merce
acquistata.
   2.  E'  soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire
100.000 a un massimo di lire 200.000 chiunque violi la norma  di  cui
al precedente comma.
   3.  La  relativa funzione sanzionatoria e' attribuita ai comuni, i
cui  organi  provvedono  alla  determinazione  ed  irrogazione  delle
sanzioni  pecuniarie  di cui al comma precedente secondo i rispettivi
ordinamenti, in armonia con i principi contenuti  nel  capo  I  della
legge  24  novembre 1981, n. 689. Il comune competente per territorio
e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
   4.  I  proventi  delle  sanzioni  sono  integralmente  devoluti ai
Comuni, a titolo di finanziamento dei servizi di vigilanza.