Art. 2. 1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel commercio e' vietato consegnare ai clienti sacchetti rispettivamente confezioni di plastica per l'asporto della merce acquistata. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 a un massimo di lire 200.000 chiunque violi la norma di cui al precedente comma. 3. La relativa funzione sanzionatoria e' attribuita ai comuni, i cui organi provvedono alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente secondo i rispettivi ordinamenti, in armonia con i principi contenuti nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comune competente per territorio e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. 4. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento dei servizi di vigilanza.