Art. 3. 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad avviare, al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, una campagna informativa rivolta ai commercianti e alla popolazione anche mediante adeguati mezzi pubblicitari, per promuovere la diffusione di sacchetti e confezioni biodegradabili rispettivamente riutilizzabili.