Art. 3.
 
   1.  La  Giunta  provinciale  e' autorizzata ad avviare, al fine di
conseguire  l'obiettivo  di  cui   all'articolo   2,   una   campagna
informativa rivolta ai commercianti e alla popolazione anche mediante
adeguati  mezzi  pubblicitari,  per  promuovere  la   diffusione   di
sacchetti e confezioni biodegradabili rispettivamente riutilizzabili.