Art. 4. Norme finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 10 milioni. 2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa. E' autorizzata la modifica della destinazione dei fondi di cui alla partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio per l'importo utilizzato con la presente legge. 3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.