Art. 4.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata a carico
dell'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 10 milioni.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  indicato  al comma 1, si provvede
mediante riduzione di pari importo  del  fondo  globale  iscritto  al
capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa. E' autorizzata
la modifica della destinazione dei fondi di cui  alla  partita  n.  2
dell'allegato  n.  3  al  bilancio  per  l'importo  utilizzato con la
presente legge.
   3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari
successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.