Art. 4. L'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, gia' soppresso e sostituito dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' cosi' ulteriormente sostituito: "Art. 13 (Fondo cassa per il Cassiere centrale). - Ad inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi sui capitoli del bilancio di competenza, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a), e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a), sino al limite massimo di L. 2.000.000. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore dell'Ufficio Economato di regolarita' della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d'ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese: a) spese per il consumo e/o allacciamento di energia elettrica e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati, spese per imposte, sovrimposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti; b) spese telefoniche, telegrafiche e postali; c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto; d) spese condominiali; e) tasse di circolazione per automezzi; f) premi assicurativi relativi a contratti approvati con provvedimenti esecutivi; g) spese per bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale; h) spese approvate dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale. L'acquisto ed il relativo pagamento dei quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sara' effettuato con provvedimento dell'Assessore, previo visto di congruita' di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza e rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato-Economato. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame ed approvazione della Giunta regionale. L'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more dell'esecutivita' del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diverra' definitivo ad esecutivita' del provvedimento di cui sopra".