Art. 4.
 
   L'art.  13  della  legge  regionale  25  gennaio  1977, n. 2, gia'
soppresso e sostituito dall'art. 6 della legge regionale  3  febbraio
1982, n. 11, e' cosi' ulteriormente sostituito:
   "Art.  13  (Fondo  cassa per il Cassiere centrale). - Ad inizio di
ogni trimestre, con  deliberazione  della  Giunta  regionale  che  ne
determina  anche  l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi
sui capitoli
del  bilancio  di  competenza,  un fondo di anticipazione al Cassiere
centrale per provvedere al pagamento delle spese  ordinate  ai  sensi
del  precedente art. 4, lettera a), e relative alle forniture di beni
e servizi di cui al precedente art. 2.
   Il  Cassiere  centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione
su appositi mandati a firma del  Coordinatore  del  Settore,  per  le
spese  ordinate  ai  sensi del precedente art. 4, lettera a), sino al
limite massimo di L. 2.000.000.
   Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  precedente  comma, previa
dichiarazione del Coordinatore dell'Ufficio Economato di  regolarita'
della  spesa,  della  prestazione  o  fornitura,  di  funzionamento o
fruizione  del  servizio  per  motivi  d'ufficio   e   nell'esclusivo
interesse  dell'Amministrazione  regionale,  sono pagate dal Cassiere
centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:
     a) spese per il consumo e/o allacciamento di energia elettrica e
per quella di acqua potabile, spese per  valori  bollati,  spese  per
imposte,  sovrimposte  e  tasse,  depositi contrattuali, spese per la
registrazione di atti e contratti;
     b) spese telefoniche, telegrafiche e postali;
     c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto;
     d) spese condominiali;
     e) tasse di circolazione per automezzi;
     f)   premi  assicurativi  relativi  a  contratti  approvati  con
provvedimenti esecutivi;
     g)  spese  per  bandi  di  gara e avvisi informativi al pubblico
relativi a materie di competenza regionale;
     h)  spese  approvate  dalla Giunta regionale ed il cui pagamento
sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale.
   L'acquisto  ed  il  relativo  pagamento  dei quadri sino al valore
massimo  di   L.   500.000   sara'   effettuato   con   provvedimento
dell'Assessore,   previo  visto  di  congruita'  di  una  Commissione
composta  da  tre  funzionari  in  rappresentanza  e  rispettivamente
designati  dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore alla
Cultura e dall'Assessore al Provveditorato-Economato.
   I  rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del
visto  di  riscontro  contabile,  devono  essere  resi   a   scadenza
trimestrale   o   ad   esaurimento  dell'anticipazione  e  sottoposti
all'esame ed approvazione della Giunta regionale.
   L'approvazione  del  rendiconto  da  parte  della Giunta regionale
costituisce, nelle more dell'esecutivita' del relativo  provvedimento
ai  sensi  di  legge, provvisorio discarico della somma anticipata al
Cassiere centrale.
   Il   provvisorio   discarico   delle   somme  anticipate  diverra'
definitivo ad esecutivita' del provvedimento di cui sopra".