Art. 5.
 
   L'art.  14  della  legge  regionale  25  gennaio  1977, n. 2, gia'
soppresso e sostituito dall'art. 7 della legge regionale  3  febbraio
1982, n. 11, e' cosi' ulteriormente sostituito:
   "Art.  14  (Fondo  cassa  per gli Economi-Cassieri). - Il Cassiere
centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli
Uffici  centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione
del Coordinatore dell'Ufficio  Provveditorato-Economato,  convalidati
dal  Coordinatore  del Settore e vistati dall'Assessore, i mandati di
anticipazione sul proprio fondo in favore  degli  Economi-Cassieri  e
degli  Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle
stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come  piu'  avanti
specificato.
   I   Coordinatori   di   Settore   degli  Uffici  centrali  possono
provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorche'
sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione
diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000.
   L'Economo-Cassiere  provvede  al  pagamento  previa  emissione  di
mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente
comma   e  a  firma  del  Coordinatore  del  Settore,  senza  vincoli
limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettere
da a) ad h).
   Per  esigenze  ai forniture e prestazioni di servizio degli Uffici
regionali  periferici,  i  rispettivi  Coordinatori  e   Responsabili
possono   farne  specifica  richiesta  direttamente  alle  rispettive
Sezioni Economato e Cassa provinciali.
   L'Economo-Cassiere provinciale ordina spese fino al limite massimo
di lire 1.000.000 e  ne  esegue  il  pagamento  previa  emissione  di
mandati a propria firma.
  L'Economo-Cassiere  provinciale, inoltre esegue il pagamento, senza
vincoli limitativi, di quelle spese di cui  al  precedente  art.  13,
lettere da a) ad h).
   Le  ordinazioni  di  cui  al  secondo  e quarto comma del presente
articolo  e  le  relative  fatture   devono   essere   corredate   da
dichiarazione    di    congruita'   dei   prezzi   da   parte   degli
Economi-Cassieri competenti.
   I  mandati  di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma
del presente articolo devono essere  corredati  da  dichiarazione  di
regolarita'   della   spesa,   della   prestazione  o  fornitura,  di
funzionamento o fruizione  del  servizio  per  motivi  di  ufficio  e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale.
   Le  indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio in
favore degli aventi diritto  sono  pagati  dagli  Economi-Cassieri  e
dagli  Economi-Cassieri  provinciali  entro  il  limite massimo di L.
2.000.000.
   I    pagamenti   effettuati   dagli   Economi-Cassieri   e   dagli
Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la  legittimita'  delle
spese  dal  Coordinatore  del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio
Provveditorato-Economato, se delegato.
   I  rendiconti  degli  Economi-Cassieri  e  degli  Economi-Cassieri
Provinciali      devono      essere       prodotti       dall'Ufficio
Provveditorato-Economato,    a    scadenza   trimestrale,   ancorche'
l'anticipazione non sia esaurita in tempo piu' breve.
   Il  Cassiere  centrale  comprendera'  nel  proprio  rendiconto, da
presentare alla Giunta regionale per  l'approvazione,  ai  sensi  del
precedente art. 13, anche i rendiconti degli Economi-Cassieri e degli
Economi-Cassieri provinciali".