Art. 5. L'art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, gia' soppresso e sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' cosi' ulteriormente sostituito: "Art. 14 (Fondo cassa per gli Economi-Cassieri). - Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato-Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come piu' avanti specificato. I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorche' sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000. L'Economo-Cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h). Per esigenze ai forniture e prestazioni di servizio degli Uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e Responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alle rispettive Sezioni Economato e Cassa provinciali. L'Economo-Cassiere provinciale ordina spese fino al limite massimo di lire 1.000.000 e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma. L'Economo-Cassiere provinciale, inoltre esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h). Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di congruita' dei prezzi da parte degli Economi-Cassieri competenti. I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del presente articolo devono essere corredati da dichiarazione di regolarita' della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi di ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale. Le indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali entro il limite massimo di L. 2.000.000. I pagamenti effettuati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la legittimita' delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato-Economato, se delegato. I rendiconti degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri Provinciali devono essere prodotti dall'Ufficio Provveditorato-Economato, a scadenza trimestrale, ancorche' l'anticipazione non sia esaurita in tempo piu' breve. Il Cassiere centrale comprendera' nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 13, anche i rendiconti degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali".