Art. 8.
 
   L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 25 gennaio 1977,
n. 2, aggiunto con l'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1982, n.
11, e' sostituito dai seguenti:
   "Il  Cassiere  centrale,  gli  Economi-Cassieri  provinciali e gli
Economi-Cassieri, nonche' i sostituti, devono essere assicurati,  con
spesa  a  carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti da
furto,  incendio  e  rapina  di  titoli  ed  altri  valori  contabili
contenuti   nelle   casseforti,   nonche'  a  titolo  pesonale  quali
portavalori, sino ad un valore massimo che verra'  determinato  dalla
Giunta regionale con apposito atto deliberativo.
   Puo'  essere  assicurato  con  apposito provvedimento della Giunta
regionale anche un dipendente per ogni  Servizio  Economato  e  Cassa
addetto a servizi comportanti trasporto di valori.
   I   fondi   assegnati   al   Cassiere   centrale   ed   a  ciascun
Economo-Cassiere devono essere  depositati  su  apposito  libretto  a
risparmio  ordinario  intestato  a  "Fondo Provveditorato Economato -
Servizio Economato e Cassa" presso l'Istituto  bancario  Tesoriere  o
filiale  nei  capoluoghi  di Provincia, alle stesse condizioni di cui
alla convenzione di Tesoreria.
   Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati
a chiusura  dell'anno  solare  nel  bilancio  regionale  a  cura  dei
responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 2 aprile 1990
 
                              COLASANTO