Art. 8. L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, aggiunto con l'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' sostituito dai seguenti: "Il Cassiere centrale, gli Economi-Cassieri provinciali e gli Economi-Cassieri, nonche' i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti, nonche' a titolo pesonale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verra' determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo. Puo' essere assicurato con apposito provvedimento della Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto a servizi comportanti trasporto di valori. I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun Economo-Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a "Fondo Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa" presso l'Istituto bancario Tesoriere o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria. Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell'anno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 2 aprile 1990 COLASANTO