Art. 10.
                        Tecniche particolari
 
   1. Al fine di favorire  l'uso  di  strategie  di  lotta  biologica
contro  i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli
a titolo  principale,  a  coltivatori  diretti  ed  alle  cooperative
agricole  di gestione di terreni che usano tecniche biologiche di cui
all'allegata tabella A e iscritte all'albo  di  cui  all'articolo  7,
viene concesso dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato
di  cui  all'articolo  3, un contributo fino al 50% della spesa annua
sostenuta per l'attuazione  di  sistemi  di  lotta  biologica  basati
sull'uso  di  trappole  e  sull'emissione nell'ambiente di nemici dei
parassiti delle colture agrarie, nonche' di metodi  biotecnici  e  di
autocidio,  oltre  che  per  l'impianto  di  strutture  di  rifugio e
riproduzione di fauna minore utile alla lotta biologica quali: siepi,
boschetti e filari di piante ospiti non direttamente produttive.