Art. 10. Tecniche particolari 1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, a coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni che usano tecniche biologiche di cui all'allegata tabella A e iscritte all'albo di cui all'articolo 7, viene concesso dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3, un contributo fino al 50% della spesa annua sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica basati sull'uso di trappole e sull'emissione nell'ambiente di nemici dei parassiti delle colture agrarie, nonche' di metodi biotecnici e di autocidio, oltre che per l'impianto di strutture di rifugio e riproduzione di fauna minore utile alla lotta biologica quali: siepi, boschetti e filari di piante ospiti non direttamente produttive.