Art. 11. C o n t r i b u t i 1. Alle aziende singole o associate riconosciute quali aziende agricole biologiche vengono concessi i seguenti contributi annui: a) lire 150.000 per ettaro per le colture erbacee; b) lire 300.000 per ettaro per erbai intercalari da sovescio; c) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree e da frutto; d) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole; e) lire 300.000 per unita' di bestiame adulto. Per la linea latte il contributo e' ridotto del 50%. 2. Per le aziende in conversione di cui al comma 6 dell'articolo 1, i contributi vengono ridotti del 20%.