Art. 11.
                         C o n t r i b u t i
 
   1. Alle aziende singole o  associate  riconosciute  quali  aziende
agricole biologiche vengono concessi i seguenti contributi annui:
     a) lire 150.000 per ettaro per le colture erbacee;
     b) lire 300.000 per ettaro per erbai intercalari da sovescio;
     c) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree e da frutto;
     d) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole;
     e)  lire  300.000  per  unita'  di bestiame adulto. Per la linea
latte il contributo e' ridotto del 50%.
   2. Per le aziende in conversione di cui al comma  6  dell'articolo
1, i contributi vengono ridotti del 20%.