Art. 12.
                       Promozione dei prodotti
 
   1.  La  giunta  regionale,  al  fine  di  valorizzare  i  prodotti
provenienti  dall'agricoltura  biologica,  provvede  ad  indire   una
campagna  pubblicitaria  e  di  sensibilizzazione  nel  rispetto  dei
criteri fissati nella regolamentazione CEE degli  aiuti  nazionali  a
favore  della  pubblicita'  dei  prodotti  agricoli  (87/C302/06). La
giunta regionale e' inoltre autorizzata a concedere  contributi  alle
associazioni  dei  produttori biologici operanti nelle Marche, per la
partecipazione a mostre o altre manifestazioni.