Art. 12. Promozione dei prodotti 1. La giunta regionale, al fine di valorizzare i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, provvede ad indire una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri fissati nella regolamentazione CEE degli aiuti nazionali a favore della pubblicita' dei prodotti agricoli (87/C302/06). La giunta regionale e' inoltre autorizzata a concedere contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nelle Marche, per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.