Art. 13.
                        Risparmio energetico
 
   1.  Per  le aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura
biologica,  presentano  un  piano  aziendale  e   interaziendale   di
risparmio  energetico  o  di  produzione  di  energie alternative, la
giunta regionale,  previo  parere  favorevole  del  comitato  di  cui
all'articolo  3,  concede  contributi  in  conto capitale fino al 90%
della spesa ammissibile.
   2. Le provvidenze previste dal comma 1 sono cumulabili con  quelle
previste  dalla  legge  regionale 7 novembre 1984, n. 35 e successive
modificazioni e integrazioni, fino alla  concorrenza  deI  75%  della
spesa ammissibile.