Art. 13. Risparmio energetico 1. Per le aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale di risparmio energetico o di produzione di energie alternative, la giunta regionale, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3, concede contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile. 2. Le provvidenze previste dal comma 1 sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 7 novembre 1984, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza deI 75% della spesa ammissibile.