Art. 14. D i v i e t o 1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere posti in commercio prodotti agro-alimentari con denominazione 'biologico' o con termine equivalente, che non siano conformi alla presente legge, ad eccezione dei prodotti garantiti come biologici da leggi della Repubblica italiana, dalle Regioni a statuto ordinario o speciali, dalle province autonome di Trento e Bolzano, oppure da marchi internazionali riconosciuti dalla CEE o dallo Stato italiano.