Art. 14.
                            D i v i e t o
 
   1.  Trascorsi  dodici  mesi  dall'entrata in vigore della presente
legge, non possono essere posti in commercio prodotti agro-alimentari
con denominazione 'biologico' o  con  termine  equivalente,  che  non
siano  conformi  alla  presente  legge,  ad  eccezione  dei  prodotti
garantiti come biologici da leggi della  Repubblica  italiana,  dalle
Regioni  a  statuto  ordinario o speciali, dalle province autonome di
Trento e Bolzano, oppure da marchi internazionali riconosciuti  dalla
CEE o dallo Stato italiano.