Art. 15. Iniziative regionali 1. La Regione nell'ambito delle attivita' di cui alla presente legge: a) promuove corsi di informazione sulle tecniche biologiche per produttori agricoli, operatori commerciali e consumatori; b) promuove, anche in collaborazione con le associazioni che ne facciano richiesta, l'informazione dei consumatori sulla qualita' e le caratteristiche dei prodotti biologici, anche mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa; c) favorisce lo sviluppo del mercato dei prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, anche concedendo la propria assistenza per la realizzazione di esposizioni, mostre e fiere, siano esse rivolte al pubblico dei consumatori o alle necessita' informative e operative dei produttori; d) promuove l'acquisto dei prodotti agroalimentari biologici per il confezionamento dei pasti negli ospedali, nelle scuole materne e nelle mense scolastiche in genere.