Art. 15.
                        Iniziative regionali
 
   1.  La  Regione  nell'ambito  delle attivita' di cui alla presente
legge:
     a) promuove corsi di informazione sulle tecniche biologiche  per
produttori agricoli, operatori commerciali e consumatori;
     b)  promuove, anche in collaborazione con le associazioni che ne
facciano richiesta, l'informazione dei consumatori sulla  qualita'  e
le  caratteristiche dei prodotti biologici, anche mediante l'utilizzo
dei mezzi di comunicazione di massa;
     c) favorisce lo sviluppo del mercato dei prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, anche concedendo la propria  assistenza  per
la  realizzazione  di esposizioni, mostre e fiere, siano esse rivolte
al pubblico dei consumatori o alle necessita' informative e operative
dei produttori;
     d) promuove l'acquisto dei prodotti agroalimentari biologici per
il confezionamento dei pasti negli ospedali, nelle scuole  materne  e
nelle mense scolastiche in genere.