Art. 16. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1990 le seguenti spese: a) contributi a soggetti di cui all'articolo 10 per attuazione di tecniche particolari di lotta biologica, lire 50 milioni; b) contributi alle aziende riconosciute aziende agricole biologiche, lire 700 milioni; c) spese per la campagna pubblicitaria di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e per contributi alle associazioni dei produttori biologici, lire 50 milioni; d) contributi alle aziende agricole per redazione di piani volti al risparmio energetico e produzione energie alternative, lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1990, mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della quota di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100204 del bilancio per l'anno 1989, partita 1 dell'elenco 6; b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l'anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a1) Contributi agli imprenditori agricoli a titolo principale, a coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni che usano tecniche biologiche per l'attuazione di sistemi di lotta biologica, lire 50 milioni; a2) Contributi alle aziende agricole singole e associate riconosciute aziende biologiche per colture, erbai e bestiame, lire 700 milioni; a3) Spese per campagna pubblicitaria di valorizzazione prodotti biologici nonche' contributi alle associazioni produttori biologici per partecipazione a mostre e manifestazioni, lire 50 milioni; a4) Contributi alle aziende per piani di risparmio energetico e produzione di energie alternative, lire 200 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 13 dicembre 1990 GIAMPAOLI