Art. 16.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  l'attuazione  delle  iniziative  previste  dalla presente
legge, sono autorizzate, per l'anno 1990 le seguenti spese:
     a) contributi a soggetti di cui all'articolo 10  per  attuazione
di tecniche particolari di lotta biologica, lire 50 milioni;
     b)   contributi   alle  aziende  riconosciute  aziende  agricole
biologiche, lire 700 milioni;
     c) spese per la campagna  pubblicitaria  di  valorizzazione  dei
prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e per contributi alle
associazioni dei produttori biologici, lire 50 milioni;
     d) contributi alle aziende agricole per redazione di piani volti
al  risparmio  energetico  e produzione energie alternative, lire 200
milioni;  per  gli  anni  successivi  l'entita'  della  spesa   sara'
stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
   2.  Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1
si provvede nel modo che segue:
     a) per l'onere di lire 1.000  milioni  relativo  all'anno  1990,
mediante  utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della
legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della quota  di  pari  importo
rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al
capitolo  5100204 del bilancio per l'anno 1989, partita 1 dell'elenco
6;
     b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di
quota parte dell'assegnazione dei  fondi  spettanti  alla  Regione  a
titolo  di  ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
legge regionale 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni  ed
integrazioni.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per effetto del comma 1 sono iscritte:
     a) per l'anno 1990 a  carico  degli  appositi  capitoli  che  la
giunta  regionale  e'  autorizzata ad istituire nel bilancio di detto
anno con le seguenti denominazioni ed i  controindicati  stanziamenti
di competenza e di cassa:
      a1)  Contributi agli imprenditori agricoli a titolo principale,
a coltivatori diretti ed alle cooperative  agricole  di  gestione  di
terreni  che usano tecniche biologiche per l'attuazione di sistemi di
lotta biologica, lire 50 milioni;
      a2)  Contributi  alle  aziende  agricole  singole  e  associate
riconosciute  aziende  biologiche per colture, erbai e bestiame, lire
700 milioni;
      a3) Spese per campagna pubblicitaria di valorizzazione prodotti
biologici nonche' contributi alle associazioni  produttori  biologici
per partecipazione a mostre e manifestazioni, lire 50 milioni;
      a4) Contributi alle aziende per piani di risparmio energetico e
produzione di energie alternative, lire 200 milioni;
     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 13 dicembre 1990
 
                              GIAMPAOLI