Art. 2.
                         C o m p e t e n z e
 
   1.  L'ente  di sviluppo agricolo nelle Marche esercita le funzioni
tecnico-scientifiche  e  operative  previste  dalla  presente   legge
nell'ambito dell'attivita' fitosanitaria integrata regionale.
   2.  La  Regione,  attraverso  l'ente di sviluppo agricolo e con le
modalita' stabilite dall'articolo 7, provvede al rilascio di apposita
certificazione attestante il  possesso  della  qualifica  di  azienda
agricola biologica alle imprese agricole che applicano le tecniche di
cui alla presente legge.