Art. 2. C o m p e t e n z e 1. L'ente di sviluppo agricolo nelle Marche esercita le funzioni tecnico-scientifiche e operative previste dalla presente legge nell'ambito dell'attivita' fitosanitaria integrata regionale. 2. La Regione, attraverso l'ente di sviluppo agricolo e con le modalita' stabilite dall'articolo 7, provvede al rilascio di apposita certificazione attestante il possesso della qualifica di azienda agricola biologica alle imprese agricole che applicano le tecniche di cui alla presente legge.