Art. 3.
                          Comitato tecnico
 
   1.  Per  l'esercizio  deIle funzioni di cui alla presente legge e'
istituito presso l'ente di  sviluppo  agricolo  un  comitato  tecnico
permanente nominato con decreto del presidente della giunta regionale
presieduto dal dirigente del servizio regionale agricoltura e foreste
o un suo delegato e composto da:
     a) il direttore dell'ESAM o suo delegato esperto del settore;
     b)  il  dirigente  del servizio regionale sanita' o suo delegato
esperto del settore;
     c) il dirigente del  servizio  regionale  tutela  e  risanamento
ambientale o suo delegato esperto del settore;
     d)    tre    rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale;
     e)   due   rappresentanti   designati   dalle  associazioni  dei
produttori agricoli a livello regionale;
     f)  due   rappresentanti   dell'associazione   marchigiana   per
l'agricoltura  biologica, di cui uno in rappresentanza dei produttori
biologici e uno in rappresentanza dei produttori in conversione;
     g)  due  rappresentanti   designati   dalle   associazioni   dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, esperti
del settore.
   2.  Svolge  le  funzioni di segretario del comitato un funzionario
dell'ESAM della prima qualifica dirigenziale.
   3. Il comitato resta in carica tre anni e  deve  essere  convocato
dal presidente entro trenta giorni dalla nomina.