Art. 3. Comitato tecnico 1. Per l'esercizio deIle funzioni di cui alla presente legge e' istituito presso l'ente di sviluppo agricolo un comitato tecnico permanente nominato con decreto del presidente della giunta regionale presieduto dal dirigente del servizio regionale agricoltura e foreste o un suo delegato e composto da: a) il direttore dell'ESAM o suo delegato esperto del settore; b) il dirigente del servizio regionale sanita' o suo delegato esperto del settore; c) il dirigente del servizio regionale tutela e risanamento ambientale o suo delegato esperto del settore; d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due rappresentanti designati dalle associazioni dei produttori agricoli a livello regionale; f) due rappresentanti dell'associazione marchigiana per l'agricoltura biologica, di cui uno in rappresentanza dei produttori biologici e uno in rappresentanza dei produttori in conversione; g) due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, esperti del settore. 2. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario dell'ESAM della prima qualifica dirigenziale. 3. Il comitato resta in carica tre anni e deve essere convocato dal presidente entro trenta giorni dalla nomina.