Art. 4. Compiti del comitato tecnico 1. Il comitato di cui all'articolo 3 provvede in particolare a: a) proporre l'aggiornamento delle tabelle A e R allegate alla presente legge in base agli sviluppi ed evoluzioni tecnico- scientifiche e legislative del settore; b) vigilare sull'intera materia oggetto della presente legge; c) verificare annualmente l'attivita' svolta relazionando alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente; d) proporre alla giunta regionale variazioni o integrazioni sui programmi in via di attuazione; e) esprimere il parere sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7. 2. Il comitato e' anche strumento tecnico-consultivo della giunta regionale in materia di disciplina di agricoltura biologica.