Art. 4.
                    Compiti del comitato tecnico
 
   1. Il comitato di cui all'articolo 3 provvede in particolare a:
     a)  proporre  l'aggiornamento  delle tabelle A e R allegate alla
presente  legge  in  base  agli  sviluppi  ed   evoluzioni   tecnico-
scientifiche e legislative del settore;
     b) vigilare sull'intera materia oggetto della presente legge;
     c)  verificare  annualmente l'attivita' svolta relazionando alla
giunta regionale ed alla commissione consiliare competente;
     d) proporre alla giunta regionale variazioni o integrazioni  sui
programmi in via di attuazione;
     e)   esprimere   il   parere  sull'iscrizione  all'albo  di  cui
all'articolo 7.
   2. Il comitato e' anche strumento tecnico-consultivo della  giunta
regionale in materia di disciplina di agricoltura biologica.