Art. 6.
                         Commercializzazione
 
   1.  I  prodotti  delle  imprese  aventi  la  qualifica  di azienda
biologica possono essere messi in  commercio,  purche'  ottenuti  nel
rispetto    delle   norme   di   coltivazione   biologica   contenute
nell'allegata tabella A, in confezioni sulla cui etichetta  risultino
in  modo  evidente,  oltre alla dicitura 'proveniente da coltivazione
biologica', le indicazioni relative alla ditta  produttrice,  al  suo
numero d'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7, alla
data  o  periodo  di  produzione, alla data di confezionamento e alla
data entro la quale e' preferibile il consumo.
   2.  L'indicazione  di   prodotto   proveniente   da   'agricoltura
biologica'  e'  apposta esclusivamente dal produttore che e' tenuto a
presentare alla Regione, presso  i  competenti  uffici  dell'ente  di
sviluppo agricolo, una dichiarazione dalla quale risultino:
     a) i prodotti ottenuti mediante coltivazione biologica;
     b) l'esercizio della vendita diretta al pubblico o tramite altre
strutture commerciali.
   3.  La dichiarazione non rispondente al vero comporta la decadenza
per un triennio  dal  diritto  di  apporre  analoga  indicazione  sui
prodotti dell'azienda agricola.