Art. 6. Commercializzazione 1. I prodotti delle imprese aventi la qualifica di azienda biologica possono essere messi in commercio, purche' ottenuti nel rispetto delle norme di coltivazione biologica contenute nell'allegata tabella A, in confezioni sulla cui etichetta risultino in modo evidente, oltre alla dicitura 'proveniente da coltivazione biologica', le indicazioni relative alla ditta produttrice, al suo numero d'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7, alla data o periodo di produzione, alla data di confezionamento e alla data entro la quale e' preferibile il consumo. 2. L'indicazione di prodotto proveniente da 'agricoltura biologica' e' apposta esclusivamente dal produttore che e' tenuto a presentare alla Regione, presso i competenti uffici dell'ente di sviluppo agricolo, una dichiarazione dalla quale risultino: a) i prodotti ottenuti mediante coltivazione biologica; b) l'esercizio della vendita diretta al pubblico o tramite altre strutture commerciali. 3. La dichiarazione non rispondente al vero comporta la decadenza per un triennio dal diritto di apporre analoga indicazione sui prodotti dell'azienda agricola.