Art. 7.
                           Albo regionale
 
   1.  Presso  l'ESAM  e'  istituito  un albo regionale in cui devono
essere registrate, in sezioni distinte, tutte le aziende biologiche e
in conversione.
   2. I produttori singoli  o  associati  che  vogliono  indicare  la
provenienza del prodotto da coltivazioni biologiche devono presentare
domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1.
   3. Alla domanda deve essere allegata una scheda aziendale, secondo
il   modello   riportato   nell'allegata  tabella  B,  contenente  le
indicazioni atte a identificare le tipologie colturali e produttive e
le tecniche di coltivazione adottate dall'impresa.
   4. L'istanza e' presentata alla giunta regionale e per  conoscenza
all'ente  di  sviluppo  agricolo  nelle  Marche,  il  quale  provvede
altresi'  all'istruttoria,  ai  fini  del  rilascio  della   relativa
certificazione da parte della Regione.
   5.  Alla  tenuta  e  all'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1
provvede l'ente di sviluppo. A tale fine il servizio agricoltura  da'
comunicazione all'ente di sviluppo delle certificazioni rilasciate.
   6.   L'iscrizione  all'albo  e  alle  sue  sezioni  e'  condizione
necessaria per accedere alle  agevolazioni  previste  dalla  presente
legge.