Art. 7. Albo regionale 1. Presso l'ESAM e' istituito un albo regionale in cui devono essere registrate, in sezioni distinte, tutte le aziende biologiche e in conversione. 2. I produttori singoli o associati che vogliono indicare la provenienza del prodotto da coltivazioni biologiche devono presentare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1. 3. Alla domanda deve essere allegata una scheda aziendale, secondo il modello riportato nell'allegata tabella B, contenente le indicazioni atte a identificare le tipologie colturali e produttive e le tecniche di coltivazione adottate dall'impresa. 4. L'istanza e' presentata alla giunta regionale e per conoscenza all'ente di sviluppo agricolo nelle Marche, il quale provvede altresi' all'istruttoria, ai fini del rilascio della relativa certificazione da parte della Regione. 5. Alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 provvede l'ente di sviluppo. A tale fine il servizio agricoltura da' comunicazione all'ente di sviluppo delle certificazioni rilasciate. 6. L'iscrizione all'albo e alle sue sezioni e' condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.