Art. 8.
                          C o n t r o l l i
 
   1.  La  giunta regionale, attraverso l'ente di sviluppo e i propri
uffici, provvede ad effettuare  il  sopralluogo  nell'azienda  almeno
quarantacinque giorni prima della raccolta del primo prodotto.
   L'esito  del  controllo  e' comunicato al comitato tecnico ai fini
dell'esercizio delle sue funzioni.
   2. Il sopralluogo, obbligatorio il primo  anno,  viene  effettuato
per  campione  negli anni successivi. Possono essere effettuati altri
sopralluoghi periodici sia nelle aziende agricole sia  in  quelle  di
trasformazione  e  manipolazione,  al  fine di verificare le tecniche
produttive.
   3. Fermi restando i controlli sanitari  previsti  dalle  leggi  in
vigore,  prodotti  agro-alimentari  per  i  quali  viene  chiesta  la
qualifica di 'biologo' ed i terreni nei quali  vengono  coltivate  le
materie   prime  sono  sottoposti  ad  analisi  previo  campionamento
ufficiale. Dalle analisi dovra' risultare con evidente  certezza  che
non   sono   state  usate  per  la  coltivazione,  per  l'allevamento
zootecnico o per la manipolazione dei prodotti, sostanze chimiche non
previste dall'allegata tabella A e che comunque non vi  sono  residui
di  sostanze  non  presenti naturalmente in qualita' superiori al 10%
del limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
   4. Qualora dalle analisi vengano riscontrati residui o  tracce  di
alimenti  o  composti  difformi  dalle  norme  della  presente  legge
l'azienda   produttrice,   previa   contestazione   dell'addebito   e
presentazione delle controdeduzioni entro i trenta giorni successivi,
e'  cancellata  dall'albo  salvo  che si tratti di presenze accertate
come indipendenti  dalla  volonta'  dell'imprenditore.  ln  tal  caso
l'azienda   e'   sospesa   dall'albo   per   il   periodo  necessario
all'eliminazione delle presenze stesse nel ciclo produttivo.
   5. I provvedimenti di cui al comma 1 vengono assunti dalla  giunta
regionale  su  parere del comitato di cui all'articolo 3, fatte salve
le sanzioni anche penali, previste dalle leggi in vigore.
   6. A fine di documentazione  scientifica,  ogni  anno  sono  fatte
analisi  a  campione  almeno su un quinto delle aziende individuate a
sorteggio. I risultati delle analisi sono pubblici.