Art. 9. Quaderno di campagna 1. L'azienda iscritta all'albo e' tenuta a compilare un quaderno di campagna consegnato ad essa dall'ente di sviluppo, nonche' ad aggiornarlo costantemente usufruendo, se necessario, dell'assistenza dell'ente medesimo. Nel quaderno sono elencati tutti i materiali e le attrezzature acquistate. 2. Al quaderno di campagna e' assegnato dall'ente un numero di registrazione progressivo. Il quaderno deve essere sempre a disposizione per eventuali controlli da parte del personale della Regione e dei competenti organi previsti dalla legislazione vigente. 3. L'azienda biologica che in un'annata agraria non applichi le norme di coltivazione di cui all'allegata tabella A e' tenuta e darne tempestiva comunicazione alla giunta regionale che provvede a sospenderla dall'albo per il periodo di cui al comma 4 dell'articolo 8.