Art. 9.
                        Quaderno di campagna
 
   1. L'azienda iscritta all'albo e' tenuta a compilare  un  quaderno
di  campagna  consegnato  ad  essa  dall'ente di sviluppo, nonche' ad
aggiornarlo costantemente usufruendo, se necessario,  dell'assistenza
dell'ente medesimo. Nel quaderno sono elencati tutti i materiali e le
attrezzature acquistate.
   2.  Al  quaderno  di  campagna e' assegnato dall'ente un numero di
registrazione  progressivo.  Il  quaderno  deve   essere   sempre   a
disposizione  per  eventuali  controlli  da parte del personale della
Regione e dei competenti organi previsti dalla legislazione vigente.
   3.  L'azienda  biologica  che in un'annata agraria non applichi le
norme di coltivazione di cui all'allegata tabella A e' tenuta e darne
tempestiva  comunicazione  alla  giunta  regionale  che  provvede   a
sospenderla  dall'albo per il periodo di cui al comma 4 dell'articolo
8.