Art. 10.
                            R i c o r s i
 
   1. Avverso le decisioni  della  commissione  provinciale  relative
alle   operazioni   elettorali,   ai   risultati   delle   votazioni,
all'assegnazione  dei  seggi  ed  alla  proclamazione  degli  eletti,
qualunque  elettore  puo'  proporre  ricorso  all'assessore regionale
competente in materia di artigianato entro i successivi dieci  giorni
dal verificarsi dell'evento che da' luogo al ricorso.
   2.  L'assessore decide entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso, sentite le parti interessate.
   3.  Per  quanto  non  espressamente   disposto   in   materia   di
procedimento  elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di
cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.