Art. 10. R i c o r s i 1. Avverso le decisioni della commissione provinciale relative alle operazioni elettorali, ai risultati delle votazioni, all'assegnazione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti, qualunque elettore puo' proporre ricorso all'assessore regionale competente in materia di artigianato entro i successivi dieci giorni dal verificarsi dell'evento che da' luogo al ricorso. 2. L'assessore decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate. 3. Per quanto non espressamente disposto in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.