Art. 12. Commissione regionale per l'artigianato 1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato ed e' costituita con decreto di detto assessore. 2. Essa e' composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato; b) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali regionali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti; c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni piu' rappresentative sulla base dei seggi ottenuti alle elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato ed operanti nella Regione; d) da quattro rappresentanti della Regione, designati dagli assessori competenti in materia di artigianato, di enti locali, di programmazione e di lavoro, scelti fra i funzionari in servizio presso gli assessorati regionali competenti in materia; e) da un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio.