Art. 12.
               Commissione regionale per l'artigianato
 
   1. La commissione  regionale  per  l'artigianato  ha  sede  presso
l'Assessorato  regionale  competente  in materia di artigianato ed e'
costituita con decreto di detto assessore.
   2. Essa e' composta:
      a)   dai   presidenti   delle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato;
      b)   da  tre  rappresentanti,  designati  dalle  organizzazioni
sindacali regionali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti;
      c) da cinque esperti in materia di artigianato designati  dalle
organizzazioni  piu'  rappresentative  sulla  base dei seggi ottenuti
alle  elezioni  delle  commissioni  provinciali  dell'artigianato  ed
operanti nella Regione;
      d)  da  quattro  rappresentanti  della Regione, designati dagli
assessori competenti in materia di artigianato, di  enti  locali,  di
programmazione  e  di  lavoro,  scelti  fra  i funzionari in servizio
presso gli assessorati regionali competenti in materia;
     e) da un rappresentante designato  dall'unione  regionale  delle
camere di commercio.