Art. 19. Domande per l'iscrizione 1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dall'inizio dell'attivita' o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattasi di attivita' esercitata da societa' soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del codice civile, e dall'art. 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data di registrazione stessa. 2. Copia della domanda deve essere inviata al comune per gli adempimenti di sua competenza. 3. La presentazione della domanda alla commissione provinciale puo' essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La segreteria della commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso d'inoltro a mezzo ufficio postale costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata. Con le stesse formalita' e negli stessi termini sono presentate le denunce di modificazione di cessazione dell'attivita'. 4. La domanda d'iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modificazione e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. 5. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 1, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.