Art. 19.
                      Domande per l'iscrizione
 
   1. La domanda di iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese
artigiane,  da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443, deve
essere presentata  alla  commissione  provinciale  per  l'artigianato
entro  30  giorni  dall'inizio dell'attivita' o dall'acquisizione dei
requisiti di legge o, quando  trattasi  di  attivita'  esercitata  da
societa'  soggette  all'obbligo  di  iscrizione  nel  registro  delle
imprese a  norma  dell'art.  2200  del  codice  civile,  e  dall'art.
26-quater  del  decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con
legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data di registrazione stessa.
   2. Copia della domanda deve  essere  inviata  al  comune  per  gli
adempimenti di sua competenza.
   3.  La  presentazione  della  domanda alla commissione provinciale
puo'  essere  effettuata  mediante  consegna  diretta   o   a   mezzo
raccomandata   con   avviso   di  ricevimento.  La  segreteria  della
commissione  deve  rilasciare  ricevuta  della  presentazione   della
domanda.  Nel caso d'inoltro a mezzo ufficio postale costituisce data
di presentazione quella della ricevuta dagli stessi  rilasciata.  Con
le  stesse  formalita'  e  negli  stessi  termini  sono presentate le
denunce di modificazione di cessazione dell'attivita'.
   4. La domanda  d'iscrizione  al  predetto  albo  e  le  successive
denunce  di  modificazione  e di cessazione esimono dagli obblighi di
cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  sono  annotate   nel
registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
   5.  In  caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che
dichiari   l'interdizione   o   l'inabilitazione    dell'imprenditore
artigiano,   la  relativa  impresa  puo'  conservare,  su  richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno
dei requisiti previsti dall'articolo 1, per  un  periodo  massimo  di
cinque  anni  e  fino  al  compimento  della  maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che  l'esercizio  dell'impresa  venga  assunto  dal
coniuge,  dai  figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli minorenni dell'imprenditore invalido,  deceduto,  interdetto  o
inabilitato.