Art. 20. Modificazioni e cancellazioni 1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo, o il legale rappresentante nel caso di societa', devono comunicare, direttamente o tramite il comune di residenza, alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione dell'attivita', nonche' ogni variazione o modificazione dell'attivita', della sede e della ragione sociale. 2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attivita' e' disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato. 3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla data della sua adozione negli altri casi.