Art. 20.
                    Modificazioni e cancellazioni
 
   1.  I  titolari  delle  imprese  artigiane iscritte all'albo, o il
legale  rappresentante  nel  caso  di  societa',  devono  comunicare,
direttamente  o  tramite  il  comune  di  residenza, alla commissione
provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venir meno dei
requisiti  stabiliti  dalle  disposizioni  di  legge  vigenti  o   la
cessazione  dell'attivita',  nonche'  ogni variazione o modificazione
dell'attivita', della sede e della ragione sociale.
   2.  La  cancellazione  dall'albo  delle  imprese   artigiane   per
sopravvenuta  mancanza  di  uno dei requisiti richiesti dalla legge o
per  cessazione  dell'attivita'   e'   disposto   dalla   commissione
provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.
   3.  Il  provvedimento  di  cancellazione  dall'albo  delle imprese
artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' o  dalla
data della sua adozione negli altri casi.