Art. 22. Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dell'albo delle imprese artigiane 1. Contro i provvedimenti della commissione provinciale per l'artigianato, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, compresi quelli adottati a seguito di accertamento d'ufficio o di revisione, e' ammesso ricorso alla commissione regionale entro sessanta giorni dalla notificazione. 2. L'ufficio rilascia ricevuta del deposito del ricorso il quale puo' essere trasmesso anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Analogo ricorso, e con le stesse modalita', e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione separata dei consorzi e dagli enti consortili. 4. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo. 5. La mancata pronuncia da parte della commissione regionale entro novanta giorni dal deposito del ricorso equivale ad accoglimento. 6. La notificazione del provvedimento della commissione regionale e' fatta al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i dieci giorni successivi alla data di adozione della relativa deliberazione. 7. La decisione della commissione regionale puo' essere impugnata dall'impresa, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, davanti al tribunale provinciale competente che decide in camera di consiglio sentito il pubbiico ministero. 8. La commissione provinciale per l'artgianato adotta i provvedimenti conseguenti alle decisioni della commissione regionale e del tribunale.