Art. 22.
           Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni
          e cancellazione dell'albo delle imprese artigiane
 
   1.  Contro  i  provvedimenti  della  commissione  provinciale  per
l'artigianato,   in   materia   di   iscrizione,   modificazione    e
cancellazione  dall'albo  delle  imprese  artigiane,  compresi quelli
adottati a seguito di  accertamento  d'ufficio  o  di  revisione,  e'
ammesso  ricorso  alla  commissione  regionale  entro sessanta giorni
dalla notificazione.
   2. L'ufficio rilascia ricevuta del deposito del ricorso  il  quale
puo'  essere  trasmesso  anche  a  mezzo  raccomandata  con avviso di
ricevimento.
   3. Analogo ricorso, e con le stesse modalita', e'  ammesso,  entro
sessanta  giorni dalla notificazione del provvedimento, in materia di
iscrizione e cancellazione dalla  sezione  separata  dei  consorzi  e
dagli enti consortili.
   4. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo.
   5. La mancata pronuncia da parte della commissione regionale entro
novanta giorni dal deposito del ricorso equivale ad accoglimento.
   6.  La notificazione del provvedimento della commissione regionale
e' fatta al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta  di
ritorno,  entro i dieci giorni successivi alla data di adozione della
relativa deliberazione.
   7. La decisione della commissione regionale puo' essere  impugnata
dall'impresa,  entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo
provvedimento, davanti al tribunale provinciale competente che decide
in camera di consiglio sentito il pubbiico ministero.
   8.  La  commissione  provinciale   per   l'artgianato   adotta   i
provvedimenti  conseguenti alle decisioni della commissione regionale
e del tribunale.