Art. 23. Comunicazioni 1. La commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a comunicare tempestivamente alla camera di commercio le proprie deliberazioni ed ogni altro elemento utile a garantire il collegamento tra l'albo da essa curato ed il registro delle ditte di cui all'art. 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Le iscrizioni a tale registro relativo ad artigiani sono immediatamente comunicate dalla camera di commercio alla commissione competente. 2. Analoghe comunicazioni, in ordine alle iscrizioni, debbono essere fatte dalle commissioni agli istituti assicurativi previdenziali ed assistenziali abilitati al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani ed all'ufficio provinciale del lavoro nonche' all'assessore regionale competente in materia di artigianato.