Art. 23.
                            Comunicazioni
 
   1. La  commissione  provinciale  per  l'artigianato  e'  tenuta  a
comunicare  tempestivamente  alla  camera  di  commercio  le  proprie
deliberazioni  ed  ogni  altro  elemento   utile   a   garantire   il
collegamento  tra l'albo da essa curato ed il registro delle ditte di
cui all'art. 47 e seguenti del regio decreto 20  settembre  1934,  n.
2011.  Le  iscrizioni  a  tale  registro  relativo  ad artigiani sono
immediatamente comunicate dalla camera di commercio alla  commissione
competente.
   2.  Analoghe  comunicazioni,  in  ordine  alle iscrizioni, debbono
essere   fatte   dalle   commissioni   agli   istituti   assicurativi
previdenziali ed assistenziali abilitati al rilascio di prestazioni a
favore  degli  imprenditori  artigiani ed all'ufficio provinciale del
lavoro nonche'  all'assessore  regionale  competente  in  materia  di
artigianato.