Art. 24. R e v i s i o n e 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro centottanta giorni dal loro insediamento, provvedono alla genenale revisione dell'albo da loro tenuto, costituendo le due sezioni di cui al precedente art. 18. 2. In seguito, la revisione generale periodica degli albi deve essere effettuata ogni trenta mesi ed i suoi risultati sono comunicati dall'assessore regionale competente in materia di artigianato. 3. Ai fini della revisione la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli comuni l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercitare la loro attivita' nel comune stesso. 4. Allo stesso fine, la commissione provinciale puo' consultare le organizzazioni artigiane di categoria. 5. Il sindaco, entro quattro mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese. 6. In occasione della revisione periodica degli albi delle imprese artigiane la Regione puo' disporre rilevazioni e indagini di carattere statistico sul settore artigiano.