Art. 24.
                          R e v i s i o n e
 
   1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro centottanta
giorni  dal  loro  insediamento,  provvedono  alla genenale revisione
dell'albo da loro tenuto,  costituendo  le  due  sezioni  di  cui  al
precedente art. 18.
   2.  In  seguito,  la  revisione generale periodica degli albi deve
essere  effettuata  ogni  trenta  mesi  ed  i  suoi  risultati   sono
comunicati   dall'assessore   regionale   competente  in  materia  di
artigianato.
   3.  Ai  fini  della  revisione  la  commissione  provinciale   per
l'artigianato   invia   ai  singoli  comuni  l'elenco  delle  imprese
artigiane  iscritte  all'albo  che  risultano  esercitare   la   loro
attivita' nel comune stesso.
   4. Allo stesso fine, la commissione provinciale puo' consultare le
organizzazioni artigiane di categoria.
   5.  Il  sindaco,  entro  quattro mesi dal ricevimento dell'elenco,
trasmette alla commissione le  notizie  occorrenti  per  la  conferma
della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.
   6. In occasione della revisione periodica degli albi delle imprese
artigiane   la  Regione  puo'  disporre  rilevazioni  e  indagini  di
carattere statistico sul settore artigiano.