Art. 26. C o n v e n z i o n i 1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, l'assessore regionale competente in materia di artigianato e' autorizzato a stipulare convenzioni con le camere di commercio della Regione, perche' dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza, per il corretto svolgimento delle elezioni, ai commissari nominati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.