Art. 26.
                        C o n v e n z i o n i
 
   1.  Per  lo  svolgimento  delle  elezioni  di   cui   all'articolo
precedente,   l'assessore   regionale   competente   in   materia  di
artigianato e' autorizzato a stipulare convenzioni con le  camere  di
commercio  della  Regione,  perche'  dalle  stesse venga fornita ogni
necessaria assistenza, per il corretto svolgimento delle elezioni, ai
commissari  nominati  ai  sensi   dell'ultimo   comma   dell'articolo
precedente.